LA FORMA GIURIDICA SCELTA DALLE AZIENDE PARTECIPATE
In base a quanto disposto dall'articolo 2359 del Codice Civile si considerano:
1. controllate:
- le aziende in cui l'ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria/organo deliberante;
- le aziende in cui l'ente dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria/organo deliberante;
- le aziende che sono sotto l'influenza dominante dell'ente, in virtù di particolari vincoli contrattuali che le pongono in una situazione di oggettiva dipendenza economica;
2. collegate:
- le aziende sulle quali il comune esercita un'influenza notevole, ma non tale da poter essere considerata dominante. L'influenza si presume notevole quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa;
altro: imprese che non raggiungono la soglia minima per essere considerate partecipazioni in imprese controllate o collegate.
SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI
Il Comune di Spoleto detiene partecipazioni dirette in otto società di capitali, di cui una in corso di liquidazione.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 30 dicembre 2010 la partecipazione nelle suddette società è stata valutata dal Comune di Spoleto come "strettamente necessaria" per il perseguimento delle sue finalità istituzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 27 della Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) per cinque delle otto società.
Il Comune istituisce o partecipa ad altri enti/organismi che svolgono un'attività funzionale al conseguimento delle finalità istituzionali.
Il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni etc., sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale per il mandato 2009-2014 ai sensi dell'art. 42 del Tuel e dell'articolo 36 del Regolamento del Consiglio comunale.
FINANZIARIA 2007 - COMPENSI AMMINISTRATORI CONSORZI E SOCIETÀ PARTECIPATE
(ART. 1, COMMA 735, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)
La FINANZIARIA 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha posto a carico degli enti locali, in ordine alla partecipazione degli stessi a consorzi e società di capitali, in genere operanti nell'ambito dei servizi pubblici locali, l'osservanza della norma contenuta nel comma 735 dell'art. 1 della legge che prevede che: "gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento".