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Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità e nell'ambito della sua autonomia funzionale ed organizzativa esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle di controllo sull'attività amministrativa; partecipa, secondo le modalità fissate nel Regolamento, alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche da parte del Sindaco o degli Assessori e ne verifica periodicamente, ogni sei mesi, lo stato di attuazione.

L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla Legge, che regola anche lo scioglimento e la sospensione dei Consiglieri.

Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta.



Il Consiglio, approva le linee programmatiche relative alle azioni ad ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo, che il Sindaco dovrà presentare, sentita la Giunta Comunale, entro novanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza semestrale il Consiglio, in seduta straordinaria, verifica l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

È facoltà del Consiglio di integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i Regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti ad esso collegati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
- la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che dovranno essere ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

In mancanza dell'obbligatoria richiesta dei pareri previsti nello Statuto in merito alla consultazione dei cittadini e delle associazioni (art. 23), chiunque ne abbia interesse può, entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera, impugnare la legittimità del relativo atto presso il Consiglio Comunale, che, trascorsi quindici giorni, dovrà decidere in merito, nella prima seduta utile.

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione; straordinarie le altre.

Lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale, le modalità ed i tempi di convocazione, sono disciplinate dal Regolamento.
Sono Organi del Consiglio comunale il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

Immediatamente dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale procede, nel proprio seno, con separate votazioni a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, alla elezione del Presidente e di due Vicepresidenti, di cui uno della minoranza.

Ai fini del quorum dei voti favorevoli richiesto per l'elezione non è computato il Sindaco.
Il Consiglio comunale può revocare il Presidente o i Vicepresidenti con deliberazioni a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel caso di gravissime o reiterate violazioni delle leggi, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale.

Le attribuzioni ed i compiti del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza sono stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio comunale si riunisce validamente, in seduta di prima convocazione, con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati e delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prescritta la maggioranza qualificata.

Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 13 Consiglieri comunali.
Il Regolamento stabilisce gli atti che non possono essere discussi in seconda convocazione e quelli per i quali si deve procedere a scrutinio segreto.

Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche.
Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio e le Commissioni si riuniscono in seduta segreta.

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